pagina in allestimento

Legge Regionale


LEGGE REGIONALE 5 giugno 2007, n. 34

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, sommi­nistrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburan­ti).

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regio­nale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

Art. 2 - Modifi che all’articolo 4 della l.r. 28/2005

Art. 3 - Modifi che all’articolo 13 della l.r. 28/2005

Art. 4 - Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 28/2005

Art. 5 - Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 28/2005 Art. 6 - Modifiche all’articolo 17 della l.r. 28/2005 Art. 7 - Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 28/2005 Art. 8 - Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 28/2005 Art. 9 - Modifiche all’articolo 19 della l.r. 28/2005 Art. 10 - Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 28/2005 Art. 11 - Modifi che all’articolo 24 della l.r. 28/2005 Art. 12 - Modifi che all’articolo 25 della l.r. 28/2005 Art. 13 - Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 28/2005 Art. 14 - Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 28/2005 Art. 15 - Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 28/2005 Art. 16 - Modifi che all’articolo 29 della l.r. 28/2005 Art. 17 - Modifi che all’articolo 31 della l.r. 28/2005 Art. 18 - Modifi che all’articolo 34 della l.r. 28/2005 Art. 19 - Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 28/2005 Art. 20 - Sostituzione dell’articolo 36 della l.r. 28/2005 Art. 21 - Sostituzione dell’articolo 37 della l.r. 28/2005 Art. 22 - Sostituzione dell’articolo 39 della l.r. 28/2005 Art. 23 - Modifi che all’articolo 42 della l.r. 28/2005 Art. 24 - Inserimento dell’articolo 42 bis nella l.r. 28/2005 Art. 25 - Sostituzione dell’articolo 43 della l.r. 28/2005 Art. 26 - Sostituzione dell’articolo 45 della l.r. 28/2005 Art. 27 - Abrogazione dell’articolo 46 della l.r. 28/2005 Art. 28 - Abrogazione dell’articolo 47 della l.r. 28/2005 Art. 29 - Sostituzione dell’articolo 48 della l.r. 28/2005 Art. 30 - Sostituzione dell’articolo 49 della l.r. 28/2005 Art. 31 - Modifi che all’articolo 50 della l.r. 28/2005 Art. 32 - Modifi che all’articolo 51 della l.r. 28/2005 Art. 33 - Modifi che all’articolo 54 della l.r. 28/2005 Art. 34 - Modifi che all’articolo 55 della l.r. 28/2005 Art. 35 - Modifi che all’articolo 56 della l.r. 28/2005 Art. 36 - Modifi che all’articolo 57 della l.r. 28/2005 Art. 37 - Modifi che all’articolo 58 della l.r. 28/2005 Art. 38 - Modifi che all’articolo 61 della l.r. 28/2005 Art. 39 - Sostituzione dell’articolo 63 della l.r. 28/2005 Art. 40 - Modifi che all’articolo 66 della l.r. 28/2005 Art. 41 - Modifi che all’articolo 67 della l.r. 28/2005 Art. 42 - Modifi che all’articolo 68 della l.r. 28/2005 Art. 43 - Modifi che all’articolo 71 della l.r. 28/2005 Art. 44 - Sostituzione dell’articolo 73 della l.r. 28/2005 Art. 45 - Modifi che all’articolo 74 della l.r. 28/2005 Art. 46 - Sostituzione dell’articolo 75 della l.r. 28/2005 Art. 47 - Sostituzione dell’articolo 77 della l.r. 28/2005 Art. 48 - Sostituzione dell’articolo 81 della l.r. 28/2005 Art. 49 - Modifi che all’articolo 85 della l.r. 28/2005 Art. 50 - Modifi che all’articolo 86 della l.r. 28/2005 Art. 51 - Sostituzione dell’articolo 95 della l.r. 28/2005 Art. 52 - Sostituzione dell’articolo 96 della l.r. 28/2005 Art. 53 - Modifiche all’articolo 101 della l.r. 28/2005 Art. 54 - Modifiche all’articolo 102 della l.r. 28/2005 Art. 55 - Modifiche all’articolo 103 della l.r. 28/2005 Art. 56 - Modifiche all’articolo 104 della l.r. 28/2005 Art. 57 - Modifiche all’articolo 105 della l.r. 28/2005 Art. 58 - Modifi che all’articolo 106 della l.r. 28/2005 Art. 59 - Modifiche all’articolo 107 della l.r. 28/2005 Art. 60 - Sostituzione dell’articolo 108 della l.r. 28/2005 Art. 61 - Modifiche all’articolo 109 della l.r. 28/2005 Art. 62 - Sostituzione dell’articolo 110 della l.r. 28/2005 Art. 63 - Modifiche all’articolo 111 della l.r. 28/2005 Art. 64 - Inserimento dell’articolo 111 bis nella l.r. 28/2005 Art. 65 - Abrogazione dell’articolo 112 della l.r. 28/2005 Art. 66 - Sostituzione dell’articolo 113 della l.r. 28/2005

Art. 1 Modifi che all’articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fi ssa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della

l.r. 28/2005 è inserita la seguente:

“a bis) la semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti l’esercizio delle attività commerciali;”.

Art. 2 Modifi che all’articolo 4 della l.r. 28/2005

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 28/2005 è sosti­tuito dal seguente: “2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono fi naliz­zate:

a) all’individuazione delle aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamen­ti. Tali aree sono definite in particolare in relazione alle condizioni di sostenibilità infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifi ci ambiti territoriali;

b) all’individuazione delle aree di localizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, tenendo anche conto degli effetti d’ambito sovracomunale e di fenomeni di addensamento di esercizi che producano impatti equivalenti a quelli delle grandi strutture di ven­dita.”.

Art. 3 Modifi che all’articolo 13 della l.r. 28/2005

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente:

“a) coloro che sono stati dichiarati falliti, fi no alla chiusura del fallimento nei modi di legge, anche se inter­venuta prima dell’entrata in vigore del decreto legislati­vo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della discipli­na delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5 della l. 14 maggio 2005, n. 80);”.

Art. 4 Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 28/2005

1. L’articolo 14 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 14 Requisiti professionali

1. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare ovvero alla somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determi­nata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) relativamente all’esercizio dell’attività di vendita nel settore alimentare:

1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, come disciplinato dalla vigente normativa delle regioni e delle Province autono­me di Trento e Bolzano;

2) essere in possesso di un diploma di istituto di istru­zione secondaria di secondo grado o di laurea aventi un indirizzo attinente alle materia dell’alimentazione o della somministrazione;

3) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso

o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quin­quennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualifi cato addetto alla vendita, alla preparazione o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’im-prenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprova­ta dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);

4) essere stato iscritto al registro esercenti il com­mercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno dei gruppi merceo­logici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 2, del d.m. 375/1988, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisi­ti;

b) relativamente all’esercizio dell’attività di sommi­nistrazione:

1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale relativo alla somministrazione di alimenti e bevande, come disciplinato dalla vigente normativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

2) essere in possesso di un diploma di istituto di istru­zione secondaria di secondo grado o di laurea aventi un indirizzo attinente alle materia dell’alimentazione o della somministrazione;

3) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore della somministra­zione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qua­lificato addetto alla somministrazione, alla preparazione

o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affi ne, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coa­diutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS;

4) essere stato iscritto al REC di cui alla l. 426/1971, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazio­ne dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti.

1.               2. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) numero 1), e lettera b) numero 1) è riconosciuto anche a chi abbia superato l’esame di idoneità o frequentato con esito positivo il corso per l’iscrizione al REC di cui alla l. 426/1971, anche se non seguito dall’iscrizione al registro.

2.               3. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) numero 3) e lettera b) numero 3) è riconosciuto anche al cittadino italiano che abbia svolto all’estero, rispettivamente, l’attività commerciale o l’attività di somministrazione, purchè adeguatamente comprovata.

3.               4. Ai cittadini degli stati membri dell’Unione europea ed alle società costituite in conformità alla legislazione di uno stato membro dell’Unione europea ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settem­bre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifi che).

4.               5. Ai cittadini ed alle società di stati non appartenenti all’Unione europea si applicano le normative nazionali e internazionali in materia di riconoscimento di titoli di studio.

5.               6. Ove l’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare ovvero della somministrazione di alimenti e bevande sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresen­tante o ad altra persona specificamente preposta all’atti-vità commerciale.

6.               7. I requisiti professionali di cui al presente articolo sono riconosciuti ai soggetti residenti in altre regioni italiane o nelle province autonome di Trento e Bolzano, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla regione o provincia autonoma di residenza.

 

1.               8. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) non si applicano ai circoli privati di cui al decreto del Presiden­te della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati), salvo il caso in cui l’attività di somministrazione sia affidata in gestione a terzi.

2.               9. Con il regolamento di cui all’articolo 3, la Regione defi nisce:

 

a) le modalità di organizzazione, la durata e le mate­rie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1), garantendone l’effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine, sono considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti;

b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie, oggetto di corsi di aggiornamento fi nalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli opera­tori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale;

c) i titoli di studio di cui al comma 1, lettera a), nume­ro 2) e comma 1, lettera b), numero 2.”.

Art. 5 Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 28/2005

1. L’articolo 16 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 16 Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato

1.               1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamen-to della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’ar-ticolo 15, comma 1, lettera d) e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e possono essere effettuati dalla data di ricevimento della dichiarazione.

2.               2. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali.

3.               3. L’attività di vendita di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato è soggetta al rispetto delle disposi­zione previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attua­zione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei

 

prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

1.               4. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di som­ministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

2.               5. Ai fini di cui al comma 4 per locali dell’esercizio si intendono i locali e le aree individuati nella dichiarazio­ne di inizio di attività di cui al comma 1.”.

 

Art. 6 Modifi che all’articolo 17 della l.r. 28/2005

.1. Il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

.“3. Il comune stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il prov­vedimento di diniego nonché la correlazione dei proce­dimenti di rilascio del titolo abilitativo edilizio inerente l’immobile e dell’autorizzazione di cui al comma 1, pre­vedendone la contestualità.”.

.2. Il comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

.“4. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali.”.

2.               3. Dopo il comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

 

“4 bis. L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006.”.

Art. 7 Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 28/2005

1. L’articolo 18 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 18 Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita

1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio secondo le procedure di cui al presente articolo.

1.               2. La domanda di rilascio dell’autorizzazione è esa-minata da una conferenza di servizi indetta dal comune e composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante della provincia e un rappresentante del comune.

2.               3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 decide in base alla conformità dell’insediamento al regola­mento urbanistico di cui all’articolo 55 della l.r. 1/2005 ovvero agli strumenti urbanistici di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) ancora vigenti, ed alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 3.

3.               4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo rap­presentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consu­matori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative in relazione al bacino d’utenza interessato dall’insediamento. Ove il bacino d’utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi richiede alla stessa un parere non vincolante.

4.               5. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

5.               6. La domanda si intende accolta qualora, entro cen-toventi giorni dalla data della prima riunione della confe­renza di servizi, non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego.

6.               7. In caso di parere positivo della conferenza di ser­vizi, il comune provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dallo svolgimento della conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di parere negativo, il comune provvede a comunicare al richiedente il moti­vato diniego. La domanda si intende accolta qualora, decorsi trenta giorni dal parere positivo espresso dalla conferenza di servizi, il comune non abbia provveduto al rilascio dell’autorizzazione.

7.               8. Il comune definisce la correlazione dei procedi­menti di rilascio del titolo abilitativo edilizio inerente l’immobile e dell’autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.

 

9. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali.

10. L’attività di vendita di prodotti alimentari è sog­getta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006.”.

Art. 8 Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 28/2005

1. Dopo l’articolo 18 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 18 bis Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci

1. Gli esercizi commerciali di cui agli articoli 16, 17 e 18 e gli empori polifunzionali di cui all’articolo 20, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché inter­venti in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito in legge con modifi cazioni dall’arti-colo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, inviano copia della comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo 5 del d.l. 223/2006 anche al comune e all’azienda unità sanitaria locale (USL) competenti per territorio.”.

Art. 9 Modifi che all’articolo 19 della l.r. 28/2005

1. Il comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Le medie e le grandi strutture di vendita presenti all’interno del centro commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vici­nato sono soggetti alla dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 16, comma 1.”.

Art. 10 Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 28/2005

1. L’articolo 22 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 22 Regolamento regionale

1. Con il regolamento di cui all’articolo 3 la Regione stabilisce, in particolare: a) il contenuto della dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 16, comma 1;

b) il contenuto della domanda di autorizzazione di cui agli articoli 17, comma 1 e 18, comma 1;

c) le norme sul procedimento per il rilascio dell’auto-rizzazione alle grandi strutture di vendita;

d) le condizioni ed i criteri di priorità per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 18, comma 1;

e) le aree commerciali metropolitane e i bacini omo­genei di utenza;

f) la superficie di vendita massima delle medie e delle grandi strutture di vendita, anche in riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio regio­nale;

g) gli indirizzi per la programmazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, privilegiando la riqua­lificazione degli esercizi già operanti e le iniziative di operatori commerciali associati, tenendo conto degli eventuali fenomeni di saturazione degli insediamenti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a);

h) i casi in cui l’autorizzazione all’ampliamento di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta, in relazione a processi di riqualifi cazione di strutture già operanti;

i) gli elementi di qualità e di prestazione delle grandi strutture di vendita, con particolare riguardo all’inse-rimento all’interno delle stesse di sistemi informativi per la promozione delle produzioni tipiche nonché della promozione della fruizione delle risorse ambientali e turistiche del territorio;

j) i criteri per l’apertura degli esercizi commerciali specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombran­ti ed a consegna differita;

k) le modalità per l’attuazione della concertazione locale prevista nella presente legge;

l) il contenuto della dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 63;

m) il contenuto della comunicazione di cui all’artico-lo 92, comma 2.”.

Art. 11 Modifi che all’articolo 24 della l.r. 28/2005

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“2 bis. L’autorizzazione per l’esercizio di un punto vendita non esclusivo non può essere ceduta separata-mente dai titoli abilitativi per l’esercizio delle attività di cui al comma 1.”.

Art. 12 Modifi che all’articolo 25 della l.r. 28/2005

1. Il comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“4. L’autorizzazione per punti esclusivi e non esclu­sivi è rilasciata nel rispetto della programmazione comu­nale di cui all’articolo 28.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“4 bis. La vendita di caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, nei punti vendita esclusivi e non esclusivi è consentita senza il possesso dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a).”.

Art. 13 Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 28/2005

1. L’articolo 26 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 26 Esenzione dall’autorizzazione

1. Non è soggetta ad autorizzazione:

a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comu­nità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pub­blicazioni specializzate;

b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;

c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distri­buite nei punti vendita di cui al presente capo;

e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edico­lanti;

f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;

g) la vendita di quotidiani e periodici all’interno di strutture pubbliche o private, l’accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di sog­getti e sia regolamentato con qualsiasi modalità;

h) la vendita di quotidiani e periodici negli empori polifunzionali di cui all’articolo 20.

2. Le attività di cui al comma 1 sono soggette a comunicazione al comune competente per territorio.”.

Art. 14 Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 28/2005

1. L’articolo 27 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 27 Indirizzi regionali

1. Per la definizione della programmazione di cui all’articolo 28 il comune tiene conto dei seguenti indi­rizzi:

a) articolazione equilibrata del sistema di vendita, con particolare attenzione all’adeguatezza della rete rispetto ad andamenti demografici, dinamiche dei consu­mi e fl ussi turistici;

b) qualificazione, sviluppo e migliore funzionalità della rete di vendita in funzione del miglioramento del servizio da rendere al consumatore;

c) incremento della distribuzione nelle zone carenti di servizio, con particolare attenzione ai centri minori ed alle aree montane e rurali;

d) salvaguardia dei livelli quantitativi e qualitativi di occupazione del settore;

e) sviluppo di nuove funzioni della rete di vendita, al fi ne della promozione turistica e culturale del territorio;

f) esistenza di progetti di qualificazione e valorizza­zione dei luoghi del commercio di cui al capo XIII.”.

Art. 15 Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 28/2005

1. L’articolo 28 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 28 Programmazione comunale

1.               1. Il comune, sulla base degli indirizzi di cui all’ar-ticolo 27 e previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, defi nisce la programmazione per il rilascio di nuove autorizzazioni per punti esclusivi e non esclusivi.

2.               2. In mancanza della programmazione comunale, qualora nel territorio del comune o in una frazione di esso non esistano punti vendita, l’autorizzazione può essere rilasciata anche ad esercizi commerciali diversi da quelli previsti all’articolo 24.”.

 

Art. 16 Modifi che all’articolo 29 della l.r. 28/2005

                    1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente:

                    “c) per mercato, l’area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all’articolo 40, per l’offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;”.

2.               2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente:

 

“d) per mercato straordinario, l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteg­gi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale di cui all’articolo 40;”.

Art. 17 Modifi che all’articolo 31 della l.r. 28/2005

                    1. Il comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 28/2005 è